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TITOLO I°

Denominazione , Sede , Durata.
ART. 1
E' costituita con sede legale in Udine - Via A. Diaz n. 60, l'Associazione di Volontariato denominata: ASSOCIAZIONE DONATORI DI ORGANI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e in acronimo "A.D.O. F.V.G. ONLUS".
ART. 2
L'A.D.O. F.V.G. ONLUS ha durata illimitata.

 

TITOLO II°
Finalità.
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro, ma l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione. Essa svolge la sua attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria nonchè della cultura in varie forme. L'Associazione potrà estendere la sua attività ad altri settori previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ma non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel citato articolo, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Scopi dell'Associazione, aperta indistintamente a tutti i cittadini, sono:
a) promuovere il rafforzamento della solidarietà umana, sì che ognuno senta il dovere sociale e la consapevolezza dell'utilità della donazione di organi, tessuti e cellule del proprio corpo e ciò nel rispetto delle leggi e norme vigenti;
b) diffondere il concetto di prevenzione delle malattie, intesa sia come fatto di coscienza che come necessità di carattere sociale;
c) fare opera di sensibilizzazione e favorire la riabilitazione fisica e sociale di tutti i soggetti passibili di trapianto e dei sottoposti a questo;
d) promuovere e diffondere la cultura nel campo della medicina.

ART. 5
Per il raggiungimento degli scopi l'A.D.O. F.V.G. ONLUS si propone in particolare di:
1) contribuire ad una migliore informazione sulle possibilità di sopravvivenza mediante trapianto d’organo;
2) favorire la donazione di organi da destinare al trapianto terapeutico o alle utilizzazioni consentite dalla legge, sollecitando l'organizzazione delle strutture necessarie alla migliore ricezione e destinazione di tali organi, senza limiti regionali o nazionali;
3) far sì che le volontà dei donatori siano fedelmente rispettate;
4) sollecitare e collaborare per l'attuazione di una politica di prevenzione e di diagnostica precoce, atte a impedire la insorgenza delle malattie e la loro cronicizzazione.
Tali finalità l'Associazione intende raggiungere in collaborazione con tutte le Autorità competenti, con le Associazioni Donatori di Sangue, ogni altra Associazione Regionale e Nazionale e quegli organismi che perseguano gli stessi scopi, nell'ambito dei programmi della riforma socio-sanitaria.

 

TITOLO III°
Soci.
ART. 6
All' A.D.O. F.V.G. ONLUS possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. L'iscrizione all’Associazione avviene con la compilazione dello "atto di adesione" debitamente firmato, anche dai genitori o da chi legalmente ne fa le veci, nel caso di minore. La conseguente ammissione viene deliberata dal rispettivo Consiglio provinciale. In caso di non ammissione, il Consiglio deve deliberare la motivazione di esclusione esaurientemente. Al fine di facilitare la formalizzazione e l'esecuzione del prelievo, l'Associazione curerà il deposito e la memorizzazione di tale atto. Il socio riceverà un tesserino con l'impegno di portarlo sempre con sè. L'iscrizione all'associazione viene fatta a tempo indeterminato.
Diritti degli associati
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati maggiorenni, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto a mezzo degli organi preposti. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dai rispettivi Consigli provinciali.
Doveri
Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
Recesso ed esclusione
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo di appartenenza, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo provinciale, che comunicherà all'interessato la decisione entro 15 (quindici) giorni dalla delibera. Il socio escluso potrà proporre ricorso ai Probiviri regionali facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente degli stessi, entro 30 gg. dal ricevimento.)

 

TITOLO IV°
Patrimonio – Mezzi finanziari.
ART. 7
Il patrimonio dell'A.D.O. F.V.G. ONLUS è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo. L'A.D.O. F.V.G. ONLUS utilizza per le proprie finalità ogni contributo da parte di Enti o privati, accetta donazioni, lasciti, previi garanzie ed adempimenti di legge.

 

TITOLO V°
Esercizio finanziario.
ART. 8
L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o creare un fondo per un progetto mirato.

 

TITOLO VI°
Organigramma dell'A.D.O. F.V.G. ONLUS.
ART. 9
L'A.D.O. F.V.G. ONLUS esplica la propria attività a mezzo di organi regionali, provinciali e sezionali. Per i provvedimenti disciplinari, relativi a fatti lesivi degli interessi dell'A.D.O. F.V.G. ONLUS, sono competenti i rispettivi Consigli provinciali ed il Consiglio regionale.

 

TITOLO VII°
Organi regionali.
ART. 10
Sono organi regionali dell'A.D.O. F.V.G. ONLUS:
1) L'Assemblea regionale dei Consigli regionale e provinciali;
2) Il Consiglio regionale;
3) La Giunta esecutiva regionale;
4) Il Presidente regionale;
5) Il Consiglio regionale dei Revisori dei Conti;
6) Il Collegio regionale dei Probiviri;
7) Il Presidente onorario.
Tutti i componenti degli organi regionali e il Presidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. La carica di Presidente onorario decade unitamente al Consiglio regionale.
Il Presidente onorario può essere rieletto.
Cap.I° - Assemblea regionale dei
Consigli regionale e provinciali.
ART. 11
Le Assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie.
ART. 12
L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno entro e non oltre la fine di marzo ed ha una competenza per quanto riguarda:
- approvazione della relazione morale;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la ratifica del rinnovo delle cariche regionali alla scadenza;
- l'approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto e delle eventuali modifiche al Regolamento stesso.
ART. 13
L'Assemblea straordinaria si riunisce:
- per le modifiche dello Statuto quando siano richieste da almeno i 2/3 dei Consiglieri regionali o dal 10% degli associati o su iniziativa del Presidente;
- per i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei membri degli organi regionali;
- in caso di delibera di scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 34.
ART. 14
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della metà più uno degli associati maggiorenni in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda convocazione. Tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria possono eleggere, con maggioranza semplice, un Presidente onorario della Associazione.
ART. 15
Le deliberazioni relative all’Assemblea ordinaria e a quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Ciascun membro può essere portatore di una sola delega non trasferibile.
ART. 16
Le convocazioni avvengono mediante avviso tempestivo, anche con annuncio sulla stampa locale. L'avviso dovrà precisare la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.
ART. 17
Le singole Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dalle stesse, il quale nomina un segretario scelto tra i membri intervenuti.
Cap.II° - Consiglio regionale
ART. 18
Il Consiglio regionale è composto da tredici membri eletti tra i soci maggiorenni, di cui di diritto i quattro Presidenti provinciali. I dodici membri, tre per provincia, nomineranno a maggioranza assoluta il presidente. La provincia di provenienza del presidente eletto integrerà il terzo membro di diritto. Il Consiglio regionale elegge, appena insediato e a maggioranza assoluta dei presenti, i quattro vice-presidenti (uno per provincia) ed il segretario. Il Consiglio regionale si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne facciano esplicita richiesta. Per la validità delle riunioni dovranno essere presenti il presidente o un vice-presidente ed almeno sei consiglieri. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interverrà alle sedute per tre volte consecutive, decade dall’incarico. Le deliberazioni del Consiglio regionale dovranno essere prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del vice-presidente più anziano per iscrizione all'Associazione. Il Consiglio regionale predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; ratifica le delibere d'urgenza del presidente e della Giunta; nomina il segretario economo-cassiere dell'Associazione, su proposta del presidente; autorizza il presidente a stare in giudizio; delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea regionale; nomina il direttore responsabile dell'organo associativo "La Clessidra"; delibera provvedimenti disciplinari nei riguardi dei membri degli organi provinciali; scioglie i Consigli provinciali in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie; decide collegialmente l'assunzione ed il licenziamento di personale stipendiato.
Cap.III° - Giunta esecutiva regionale.
ART. 19
La Giunta esecutiva regionale è costituita dal presidente e da quattro vice-presidenti, rappresentanti delle quattro province.
Di essi farà parte, con voto consultivo, anche il segretario regionale.
La Giunta è l'organo esecutivo del Consiglio regionale.
Si riunisce su convocazione del presidente in via ordinaria, mentre in via straordinaria su richiesta di almeno tre componenti.
Le attribuzioni della Giunta esecutiva regionale sono:
a) deliberazioni esecutive di ordinaria amministrazione e deliberazioni in via d'urgenza, in caso di necessità, surrogando i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica consiliare;
b) la stesura dell'ordine del giorno per la convocazione del Consiglio regionale;
c) presa d'atto dell'avvenuta regolare elezione dei Consigli provinciali.
Cap.IV° - Presidente.
ART. 20
Il presidente regionale dell'Associazione:
a) ha legale rappresentanza dell'Associazione e cura l'osservanza del presente Statuto;
b) sta per essa in giudizio su autorizzazione del Consiglio;
c) convoca l'Assemblea regionale ordinaria;
d) convoca e presiede la Giunta esecutiva regionale;
e) convoca e presiede il Consiglio regionale, può assegnare ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare e propone le materie da trattare;
f) assume decisioni d'urgenza relative al punto a) delle attribuzioni della Giunta esecutiva regionale.
g) In caso di impedimento lo sostituisce un vice-presidente con preferenza al più anziano per iscrizione all'Associazione.

Cap.V° - Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
Il collegio regionale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I revisori possono essere anche non soci. Essi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio regionale, esercitando la vigilanza contabile sulla amministrazione regionale dell'A.D.O. F.V.G. ONLUS e sottoscrivono il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione.
Cap.VI° - Collegio regionale dei Probiviri.
ART. 22
Il Collegio dei Probiviri, eletto anche tra i non soci, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, giudica inappellabilmente sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dall'Assemblea regionale, dal Consiglio regionale e dai Consigli provinciali dell'Associazione. Giudica, inoltre, inappellabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra i dirigenti ai diversi livelli, tra gli stessi e gli Organismi Direttivi ai diversi livelli nonché fra gli Organismi stessi.
Cap.VII° - Segretario regionale.
ART. 23
Il Segretario regionale è nominato dal Consiglio regionale su proposta del presidente. Cura l'aspetto organizzativo-economico dell'Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e verbalizza l'esito della seduta.
Cap.VIII° - Presidente onorario.
ART. 24
Il Presidente onorario:
a) può partecipare, con voto consultivo, alla Giunta esecutiva regionale;
b) può partecipare, con voto consultivo, al Consiglio regionale ed alle Assemblee.

 

TITOLO VIII°
Organi provinciali.
ART. 25
Ogni provincia del Friuli Venezia Giulia ha uguali organi:
- l'Assemblea provinciale dei soci;
- il Consiglio provinciale;
- la Giunta esecutiva provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti.
Tutti i componenti degli organi provinciali e il presidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Cap.I° - Assemblea provinciale dei soci.
ART. 26
Ogni Assemblea provinciale è formata da tutti i soci maggiorenni residenti nella provincia. L'Assemblea elegge il Consiglio provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti. Si riunisce una volta all'anno entro il mese di febbraio per approvare la relazione morale del presidente, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed alla scadenza, per il rinnovo delle cariche sociali. In occasione del rinnovo delle cariche, verrà nominata dall'Assemblea una Commissione elettorale composta da tre membri che dovrà svolgere le operazioni di scrutinio. I membri designati eleggeranno un presidente. L'Assemblea provinciale è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Cap.II° - Consiglio provinciale.
ART. 27
Il Consiglio provinciale, ha autonomia, può essere composto da non meno di sette membri e da non più di sedici, ivi compresi i consiglieri regionale, eletti a tale carica dallo stesso Consiglio provinciale, di cui continuano a far parte con tutti i diritti e le attribuzioni attinenti a tale carica. Esso elegge, appena insediato, a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente, i due vice-presidenti ed il segretario. Il Consiglio provinciale dell'Associazione si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne facciano richiesta. Per la validità delle riunioni dovranno essere presenti il presidente o un vice-presidente ed almeno da quattro a otto consiglieri in rapporto alla composizione numerica del Consiglio stesso. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interverrà alle sedute per tre volte consecutive decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei soci non eletti. Le deliberazioni del Consiglio provinciale dovranno essere prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevarrà il voto del presidente o in sua assenza quello del vice-presidente più anziano per iscrizione all'Associazione. Il Consiglio provinciale è autonomo nella programmazione e realizzazione di iniziative, predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di sua competenza, la cui copia deve essere inviata per conoscenza al presidente regionale dopo l'approvazione assembleare; ratifica le delibere d'urgenza della Giunta; nomina il segretario su proposta del presidente; elegge i membri destinati al Consiglio regionale e gli eventuali sostituti; autorizza il presidente a stare in giudizio; delibera su tutti gli atti di ordinaria, e straordinaria amministrazione non espressamente riservati alla Assemblea; ratifica gli atti di urgenza presi dal presidente o dalla Giunta esecutiva; delibera i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci e dei membri degli organi sezionali; scioglie i Consigli sezionali in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie; decide collegialmente l'assunzione od il licenziamento di personale stipendiato.
Cap.III° - La Giunta esecutiva provinciale.
ART. 28
La Giunta esecutiva provinciale è costituita dal presidente e dai due vice-presidenti.
Di essa farà parte, con voto consultivo, anche il segretario.
La Giunta è l'organo esecutivo del Consiglio provinciale, si riunisce su convocazione del presidente in via ordinaria, mentre in via straordinaria su richiesta di almeno due membri.
Le attribuzioni della Giunta esecutiva provinciale sono:
a) deliberazioni esecutive di ordinaria amministrazione e deliberazioni in via di urgenza, in caso di necessità, surrogando i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica consiliare;
b) presa d'atto dell'avvenuta regolare elezione dei consigli delle sezioni;
c) stesura dell'ordine del giorno per la convocazione del Consiglio provinciale.
Cap.IV° - Presidente provinciale.
ART. 29
Il presidente provinciale è eletto dal Consiglio provinciale e cura l'organizzazione dell'Associazione a livello provinciale. Rappresenta i soci della provincia in seno al Consiglio regionale di cui è membro di diritto.
Cap.V° - Collegio provinciale dei Revisori dei Conti.
ART. 30
Il Collegio provinciale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali tutti possono essere non soci. Essi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio provinciale, esercitando la vigilanza contabile sulla amministrazione provinciale dell'Associazione e sottoscrivono il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione.
Cap.VI° - Segretario provinciale.
ART. 31
Il segretario è nominato dal consiglio provinciale su proposta del presidente. Cura l'aspetto organizzativo-economico dell'Associazione a livello provinciale, partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e verbalizza l'esito della seduta.

 

TITOLO IX°
Organi sezionali.
ART. 32
Le sezioni, per essere costituite, devono avere un numero di soci non inferiore a trenta. Per gli organi sezionali e per le loro competenze si fa riferimento in via analogica al Titolo VIII° e al Regolamento di attuazione, fatto salvo il rapporto numerico fra consiglieri e numero di soci che viene così stabilito:
- n.5 consiglieri fino a sessanta soci;
- n.7 consiglieri oltre i sessanta soci

 

TITOLO X°
Scioglimento dell'Associazione
ART. 33
Lo scioglimento dell'Associazione avviene su specifica richiesta al riguardo inoltrata da almeno tre delle quattro province che abbiano ottenuto l'approvazione del 75% dei presenti nelle rispettive Assemblee straordinarie provinciali. In tale evenienza l'Assemblea regionale dei Consigli regionale e provinciali nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto secondo le designazioni dell'Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO XI°
Norme transitorie e finali.
ART. 34
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.